Art. 30.

      1. L'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. - (Ufficio del massimario). - 1. È istituito presso ogni corte di appello tributaria un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa corte e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.
      2. Il Consiglio di presidenza, sentito l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, assegna a ciascun ufficio del massimario giudici tributari in numero variabile da due a cinque, in ragione del numero delle sezioni della corte di appello tributaria e dei tribunali tributari della stessa regione e del numero delle decisioni assunte.

 

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      3. I giudici tributari addetti all'ufficio del massimario sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità delle funzioni ricoperte e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata, ridotta di un quarto, corrisposta nello stesso periodo al giudice tributario con pari funzioni dell'organo giurisdizionale di appartenenza.
      4. Alle esigenze dell'ufficio del massimario si provvede nell'ambito del personale di cui all'articolo 38.
      5. L'Ufficio centrale del contenzioso tributario, sentito il Consiglio di presidenza, disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici tributari e la trasmissione alla banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al quale gli organi di giurisdizione tributaria sono collegati».